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Sez. L, Sentenza n. 5112 del 11/06/1987 (Rv. 453709 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MATERIALE ELABORATO NON DI PROPRIETÀ NÈ DEL LAVORATORE NÈ DELLO IMPRENDITORE COMMITTENTE - IRRILEVANZA - ATTIVITÀ RELATIVA A CAPI DI ABBIGLIAMENTO VENDUTI DA UN COMMERCIANTE - LAVORO SUBORDINATO A DOMICILIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453709-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MATERIALE ELABORATO NON DI PROPRIETÀ NÈ DEL LAVORATORE NÈ DELLO IMPRENDITORE COMMITTENTE - IRRILEVANZA - ATTIVITÀ RELATIVA A CAPI DI ABBIGLIAMENTO VENDUTI DA UN COMMERCIANTE - LAVORO SUBORDINATO A DOMICILIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il rapporto di lavoro subordinato a domicilio è configurabile, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, anche quando il materiale oggetto della prestazione lavorativa non sia di proprietà né del lavoratore né dell'imprenditore committente, purché questi ne abbia comunque la disponibilità; esso, pertanto, può essere ravvisato anche in relazione all'attività di modifica e adattamento dei capi di abbigliamento venduti da un commerciante, ove tale attività sia espletata in esecuzione di un incarico ricevuto non dagli acquirenti dei vari capi ma dal venditore degli stessi e sia, inoltre, caratterizzata dagli elementi indicati nel secondo comma del citato art. 1.*

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)