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Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 04/03/1997 Ud. (dep. 16/04/1997) Rv. 207228 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1930) - INFERMITÀ DI MENTE | Malattia mentale - Distinzione concettuale - Psicosi in genere - Accertamento del rapporto con la volizione criminosa - Necessità.
Stato
decisa il 1997-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207228-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1930) - INFERMITÀ DI MENTE

Il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso - al fine della esclusione o della riduzione della imputabilità - è, comunque, necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)