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Sez. 1, Ordinanza n. 412 del 07/03/1969 Cc. (dep. 30/07/1969) Rv. 112382 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PERSONA IN STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA -APPLICABILITA DELLA MISURA DI PREVENZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PER PREGIUDIZIALITA PENALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112382-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PERSONA IN STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA -APPLICABILITA DELLA MISURA DI PREVENZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PER PREGIUDIZIALITA PENALE - ESCLUSIONE.*

La misura di prevenzione puo essere applicata anche a chi si trovi in stato di custodia preventiva per un reato la carcerazione preventiva puo infatti cessare in ogni stato e grado del giudizio ed il diffidato puo quindi recuperare quello stato di liberta durante il quale e da ritenere pericoloso. Ne la pendenza del giudizio penale puo consentire la sospensione del procedimento di prevenzione, dato che le esigenze di rapidita cui questo e informato sono di ostacolo alla applicazione del sistema delle pregiudiziali. (V.106865, anno 1968, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)