Sez. 5, Sentenza n. 1229 del 04/12/1968 Ud. (dep. 19/02/1969) Rv. 110333 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE -RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE -COSTITUISCE CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA - INCOMBE ALL'IMPUTATO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE -RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE -COSTITUISCE CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA - INCOMBE ALL'IMPUTATO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Nei reati colposi, commessi dal conducente di un autoveicolo, il malore del conducente, se e insorto d'improvviso e non e ricollegabile a uno stato morboso, costituisce un elemento causale dell'evento, che esula completamente dalla volonta di condotta illecita dell'agente e non puo, quindi, essere in alcun modo riannodato ad attivita psichica di costui. Costituisce, pertanto, caso fortuito e, come tale, deve essere provato in modo pieno ed esauriente dall'imputato che lo alleghi a sua discolpa. Il relativo apprezzamento del giudice di merito, costituendo apprezzamento di fatto, non e soggetto al Sindacato di legittimita della Cassazione, se e sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. (Conf.108971, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)