Sez. 2, Sentenza n. 3304 del 21/03/2000 (Rv. 534919 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Nei confronti dell'appaltatore, per gravi difetti di costruzione sulle parti comuni - Sussistenza - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE
È atto conservativo dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio l'azione dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., nei confronti dell'appaltatore per gravi difetti di costruzione relativamente alle medesime e pertanto sussiste la sua legittimazione, ai sensi degli artt. 1130 n. 4 e 1131, primo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)