Sez. 1, Sentenza n. 662 del 14/02/1977 (Rv. 384231 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - FASCICOLO DEL FALLIMENTO - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - FASCICOLO DEL FALLIMENTO - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE - NECESSITA.*
Il giudice della revocatoria fallimentare, a differenza di quelli investiti dei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento o di opposizione allo stato passivo, puo utilizzare le risultanze del fascicolo fallimentare solo se questo sia stato ritualmente acquisito al processo con uno specifico provvedimento, in quanto la revocatoria fallimentare, ancorche derivante dal fallimento e finalizzata alla ricostruzione della sua massa attiva, ha un'autonomia, anche formale, del tutto propria, non avendo un vero collegamento procedimentale con la procedura concorsuale in se considerata. (V 1666/72, mass n 358531).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)