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Sez. 3, Sentenza n. 30691 del 21/11/2025 (Rv. 676898-01)

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Responsabilità dello Stato per omessa o carente trasposizione di direttiva comunitaria - Presupposti - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - In genere. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676898-01

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

La responsabilità dello Stato membro per omessa o carente attuazione di una direttiva comunitaria postula che il risultato prescritto da quest'ultima implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva stessa; che vi sia un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato ad alcuni dirigenti medici il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE - volta ad attribuire ai lavoratori il diritto a un periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore consecutive -, non essendo dato apprezzare, dall'angolo visuale del nesso causale, se e in che misura la prestazione di attività lavorativa per una durata eccedente i limiti fissati dalle norme unionali fosse conseguenza della fissazione, su base legale o contrattuale, di turni e orari settimanali non conformi a quelle regole e non invece del consapevole e volontario superamento di quei limiti, pur stabiliti conformemente a tali norme dalla contrattazione collettiva, in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati e, dunque, del rispetto del "vincolo di risultato", proprio dell'impostazione aziendalistica connotante lo statuto dei medici dirigenti nell'ordinamento interno).

Direttive Commissione CEE 04/11/2003 num. 88 art. 3, Direttive Commissione CEE 04/11/2003 num. 88 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)