Sez. T, Ordinanza n. 4140 del 24/02/2026 (Rv. 678041-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza ex art. 2932 c.c. condizionata al pagamento del prezzo - Imposta proporzionale - Successiva estinzione del giudizio d'appello - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
La sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se ancora impugnabile, non rilevando a tal fine la successiva estinzione del giudizio d'appello a seguito di rinuncia delle parti, in quanto, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., essa rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito.
Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 310, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)