Sez. 5, Sentenza n. 36095 del 03/10/2006 Ud. (dep. 31/10/2006) Rv. 235483 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE | Espressioni offensive formulate, a mezzo telefono, nei confronti di una terza persona - Insussistenza dell'incarico di riferirle al destinatario - Integrazione del delitto di cui all'art. 594, comma secondo, cod. pen. - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE
Non integra il delitto di ingiuria (art. 594, comma secondo, cod. pen.) la condotta di colui che pronuncia, a mezzo telefono, espressioni offensive nei confronti di una terza persona, senza dare all'interlocutore l'incarico di riferirle al destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)