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Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 28/03/2024 (Rv. 670659-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Consob - Procedure con parti collegate ex art. 2391-bis c.c. - Violazione - Condizioni - Omessa adozione delle regole che
Stato
decisa il 2024-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670659-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

assicurano la trasparenza dell'operazione già nella fase antecedente alla delibera dell’organo gestorio - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sussiste la violazione degli obblighi di informativa al pubblico di cui al combinato disposto degli artt. 114, comma 5, del TUF e 5, commi 1, 3, 6, del regolamento sulle operazioni con parti correlate (emanato con delibera Consob n. 17221 del 2010 attuativo dell'art. 2391-bis c.c.) allorquando le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate non siano adottate in una fase anteriore a quella della delibera dell'organo gestorio, ossia durante la fase istruttoria che precede l'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione dell'ente emittente quotato in borsa; ciò in quanto la disciplina persegue l'obiettivo, fissato dall'art. 2391-bis c.c., di assicurare la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, dando la prevalenza alla sostanza dei rapporti rispetto alla loro forma giuridica, nell'ottica della tutela del mercato e degli investitori.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la sussistenza formale della violazione poiché, al momento dell'approvazione della delibera, la parte correlata, che aveva proposto l'operazione, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente con effetto immediato, senza che tuttavia la società avesse adottato nell'immediatezza regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione approvata).

Cod. Civ. art. 2391 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 114 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)