Sez. 4, Sentenza n. 1375 del 11/10/1967 Ud. (dep. 15/05/1968) Rv. 107952 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DEI PEDONI - OBBLIGHI DI PRUDENZA -ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - IMPROVVISO MUTAMENTO DELLA VELOCITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DEI PEDONI - OBBLIGHI DI PRUDENZA -ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - IMPROVVISO MUTAMENTO DELLA VELOCITA.*
Nell'attraversamento della carreggiata, sia pure sugli appositi passaggi, i pedoni devono tenere una condotta improntata alla massima prudenza al fine di una migliore circolazione. In particolare, deve ritenersi imprudente una improvvisa variazione della velocita effettuata dal pedone che attraversi nelle strisce segnate sulla carreggiata, per cui bene e ritenuto il concorso di colpa tra investitore, conducente di veicolo, e pedone investito sulle strisce in caso di incidente stradale.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1959 num. 420 art. 585, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 585), DPR 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)