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Sez. 3 - , Sentenza n. 21482 del 25/10/2016 (Rv. 642959 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Incorporazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2504 bis c.c. - Estinzione delle società - Successione a titolo universale della nuova società o di quella incorporante - Giudizi pendenti - Sentenza pronunciata nei confronti della società incorporante - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642959-01

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI

Nell'ipotesi di fusione per incorporazione antecedente l'introduzione dell'art. 2504 bis c.c. (1 gennaio 2004), la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici di quella incorporata, così come nei giudizi pendenti, che proseguono automaticamente nei suoi confronti, senza alcuna interruzione ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c, anche se la società incorporata deve ritenersi estinta, sicché, in tal caso, la sentenza emessa nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata proposta l'azione non determina alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sul piano soggettivo, in relazione all'individuazione delle parti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)