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Sez. 3, Sentenza n. 4603 del 28/02/1979 Ud. (dep. 21/05/1979) Rv. 142023 - 01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE - OPERAZIONI MATERIALI E NEGOZIALI CON LE QUALI SI ATTUA LA SUDDIVISIONE DEL FONDO - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CLAUSOLA CONTRATTUALE CON LA QUALE L'ACQUIRENTE DICHIARI DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL TERRENO NON E EDIFICABILE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142023-01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE - OPERAZIONI MATERIALI E NEGOZIALI CON LE QUALI SI ATTUA LA SUDDIVISIONE DEL FONDO - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CLAUSOLA CONTRATTUALE CON LA QUALE L'ACQUIRENTE DICHIARI DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL TERRENO NON E EDIFICABILE - IRRILEVANZA.*

Il carattere lottizzatorio della serie di operazioni materiali e negoziali mediante le quali il proprietario di un fondo ne attui la suddivisione in parti destinate ad autonoma e distinta utilizzazione nella prospettiva di un impiego delle singole porzioni come aree edificabili, non e escluso dalla clausola pattizia con la quale l'acquirente dichiari di essere a conoscenza che il terreno, catastalmente censito come agricolo, non fa parte di lottizzazione autorizzata e non puo essere utilizzato a scopo edilizio.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)