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Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Testo in vigore al

Art. 6

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 26730

Art. 7 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7

1. Al Sindaco e agli assessori puo' essere corrisposta un'indennita' mensile di carica, a norma di legge.

Art. 8 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2

1. I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.

2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

3. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

4. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

  1. a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

  2. b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri.

5. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

7. Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Titolo II. Elezione dei Consigli comunali

Capo I. Norme generali

Capo II. Dell'elettorato attivo

Art. 13 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

2. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Capo III. Dell'eleggibilita'

Capo IV. Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 18 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7

1. Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

2. Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.

3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto puo' disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.

4. Detto rinvio non puo' superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

5. La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.

Art. 20 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8

1. In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di
un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

2. Il presidente e' designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati, e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella del magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sara' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi (ali Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Art. 23 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

  1. a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';

  2. b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

  3. c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

  4. d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

  5. e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

  6. f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.