Sez. 2, Sentenza n. 7863 del 19/07/1995 (Rv. 493344 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Domanda di risoluzione del contratto - Onere probatorio dell'attore e del convenuto.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di obbligazioni contrattuali l'attore che domanda la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., il fatto costituente l'inadempimento mentre è a carico dell'altra parte la prova che l'inadempimento non è stato colpevole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)