Sez. 2, Sentenza n. 1597 del 29/03/1985 Cc. (dep. 16/04/1985) Rv. 168717 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - CONVALIDA - ISTANZA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - DIFENSORE - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - CONVALIDA - ISTANZA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - DIFENSORE - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*
In virtù del principio generale sancito dall'art. 192 cod. proc. pen. il difensore, anche se non compreso tra i soggetti elencati nell'art. 343 bis cod. proc. pen., è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame del sequestro di cose pertinenti al reato (salvo, S'intende, i possibili contrasti con l'imputato previsti dall'art. 193 cod. proc. pen.). in senso contrario non può avere alcun rilievo la considerazione che, in tema di sequestro, trattasi di diritti patrimoniali la cui tutela è strettamente personale poiché il sequestro penale coinvolge oltre agli interessi patrimoniali anche e soprattutto l'interesse alla prova in relazione alla quale non può rimanere esclusa l'assistenza tecnica. (contra sez. II 4 aprile 1984, negrisoli).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)