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Sez. U, Sentenza n. 23488 del 18/07/2026 (Rv. 679314-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE | Enunciazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679314-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE

Il procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., richiede i seguenti presupposti: a) la pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile, né ricorribile per cassazione; b) l'illegittimità del provvedimento medesimo, quale indefettibile momento di collegamento a una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale interesse generale, trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza della sua formulazione espressa. (Nella specie, la S.C., dopo aver dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto annullamento in autotutela degli atti impositivi in contestazione, ha ravvisato i presupposti per l'enunciazione, d'ufficio, del principio nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., alla luce dell'ampia incidenza della questione sia in termini quantitativi che di rilevanza dei profili sollevati, attestati dalla necessità dell'intervento risolutore della Corte costituzionale).

Cod. Proc. Civ. art. 363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)