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Sez. 3, Sentenza n. 18333 del 27/08/2014 (Rv. 632153 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE | Distruzione o smarrimento dell'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione - Smarrimento dopo la pubblicazione - Ricostruzione - Sospensione del termine annuale di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632153-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE

Il termine annuale di decadenza per l'impugnazione della sentenza non notificata, stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., non resta sospeso nel caso in cui l'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione sia andato distrutto o smarrito dopo la sua pubblicazione e dello stesso sia stata disposta la ricostruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)