Sez. 1, Sentenza n. 3660 del 06/11/1968 (Rv. 336952 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - IN GENERE- DETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - IMPRECISIONE DEI CONTRAENTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DELLE NORME SUL CATASTO - EFFETTI - INVALIDITA DELLA VENDITA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - IN GENERE- DETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - IMPRECISIONE DEI CONTRAENTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DELLE NORME SUL CATASTO - EFFETTI - INVALIDITA DELLA VENDITA - ESCLUSIONE.*
La validita del contratto di vendita, in quanto sia da collegare al requisito della determinatezza o determinabilita dell'oggetto, non puo dipendere, nelle vendite immobiliari, dalla maggiore o minore precisione con cui le parti abbiano designato l'immobile, quando questo possa essere egualmente individuato sulla base di altri elementi (ad esempio, la indicazione dei confini) idonei a rilevare quale, rispetto alla identita del bene, sia stato l'accordo raggiunto dai contraenti. Cio e vero anche in rapporto all'art 57 del tu sul catasto (RD 8 ottobre 1931, n 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1034), la cui inosservanza nella redazione del tipo di frazionamento si riflette soltanto sulla possibilita di ottenere la voltura e sulla facolta dell' amministrazione del catasto di procedere a rettifiche a spese del tecnico che l'ha predisposta, ma non incide sulla validita del contratto di vendita. (V. 284-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1537, Legge 08/10/1931 num. 1572 art. 57, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)