Sez. 6, Sentenza n. 4668 del 28/03/1995 Ud. (dep. 27/04/1995) Rv. 201155 - 01
Procedimento penale - Atti processuali - Memorie ed istanze delle parti | Rifiuto di acquisizione da parte del giudice - Illegittimità - Sussistenza - Istanze - Obbligo di delibazione a parte del giudice - Sussistenza - Memoria - Obbligo di valutazione - Sussistenza.
Procedimento penale - Atti processuali - Memorie ed istanze delle parti
L'art. 145 cod. proc. pen. realizza uno degli strumenti di esercizio del diritto di difesa e pone una norma di portata generale ed ampia, che alle parti ed ai loro difensori consente di presentare "in ogni stato e grado del procedimento" memorie ed istanze scritte, la cui acquisizione agli atti del procedimento non può essere rifiutata. Mentre le istanze, tese a sollecitare l'iniziativa od il provvedimento del giudice, richiedono una specifica delibazione del giudice medesimo che deve esaminarle ed accoglierle o motivatamente rigettarle; le memorie, che sono volte a dimostrare le opinioni e le ragioni della difesa, devono essere soltanto valutate, senza necessità di specifico provvedimento, fermo restando il generale obbligo del giudice di tenerne conto nella valutazione della decisione di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)