Sez. 5 - , Ordinanza n. 21960 del 12/07/2022 (Rv. 665150 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Movimentazioni bancarie - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Attività di odontoiatra in assenza di titolo abilitativo - Attività illecita - Equiparazione ai fini dell'art. 14 della l. n. 357 del 1993.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che abbia esercitato l'attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla l. n. 409 del 1985, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell'art. 14, comma 1, della l. n. 453 del 1993, percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, cui si applica, ai fini della determinazione della base imponibile, la presunzione di cui all'art. 32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all'esercizio di detta attività di impresa.
Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 357 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)