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Sez. 3, Sentenza n. 17305 del 31/08/2015 (Rv. 636657 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO | Muro di confine non comune - Alterazione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. di entrambi i confinanti - Obblighi di rifacimento secondo le rispettive responsabilità - Applicabilità dell'art. 887 c.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636657-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO

Nel caso in cui l'esigenza di rifacimento di un muro di recinzione posto tra due fondi a dislivello, di proprietà esclusiva di uno solo dei confinanti per essere interamente compreso sul suo fondo, sia determinata da condotte concorrenti di entrambi i proprietari, le relative spese di ricostruzione e consolidamento vanno poste a carico degli stessi in relazione alle rispettive responsabilità per il mutamento dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 2043 e 1227 c.c., restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 887 c.c., il quale attiene al regime delle spese nella diversa ipotesi di comunione del muro a dislivello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)