Sez. U, Sentenza n. 1018 del 28/04/1964 (Rv. 301431 - 01)
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) ENERGIA ELETTRICA - CONDUTTURE ELETTRICHE ED ELETTRODOTTO - COSTITUZIONE DELLA SERVITU DI ELETTRODOTTO - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO UTILIZZABILE.*
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) ENERGIA ELETTRICA - CONDUTTURE ELETTRICHE ED ELETTRODOTTO - COSTITUZIONE DELLA SERVITU DI ELETTRODOTTO - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO UTILIZZABILE.*
Il procedimento espropriativo di cui agli artt. 115 e 116 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 (legge sulle acque e sugli impianti elettrici) puo essere impiegato, oltre che per acquistare la proprieta delle zone occorrenti per l'impianto elettrico, anche per costituire una servitu di elettrodotto, senza trasferimento della proprieta del suolo. L'art. 1 della legge 23 giugno 1865 n. 2359, richiamato dall'art. 115 del tu citato, infatti, conferisce espressamente all' amministrazione il potere di procedere all'espropriazione di diritti relativi ad immobili, e l'istituto della espropriazione puo adempiere alla sua funzione anche con l'imporre limitazioni di carattere reale, come si evince dal concetto di espropriazione parziale di cui all'art. 40 di detta legge del 1865, che include anche il concetto della Costituzione di una servitu.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)