Sez. 2, Sentenza n. 367 del 04/03/1965 (Rv. 310623 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Perche sia attuata l'esigenza della specificazione dei motivi di appello, diretta al fine di delimitare l'ambito del riesame della causa da parte del giudice di secondo grado, non occorre una rigorosa precisazione delle ragioni invocate dall'appellante a sostegno della proposta impugnazione, una analitica formulazione di essi in specifici capi distinti e separati, una particolare enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto, ma e sufficiente una corretta esposizione, anche non differenziata e non articolata in motivi distinti, che pero sia tale da potersi desumere da essa con certezza i punti della sentenza che si sono voluti impugnare e le ragioni poste a sostegno dell'impugnazione. A tal fine il giudice dell'impugnazione deve prendere in considerazione l'intero atto di impugnazione, sia la parte enunciativa che quella conclusiva, nelle quali sono puntualizzate le ragioni, le istanze e le richieste della parte che ha proposto l'impugnazione. (Cfr. 1046/64, 323/64, 174/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)