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Sez. 2, Sentenza n. 5037 del 28/02/2013 (Rv. 625313 - 01)

POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE | Interversione mediante opposizione al possessore - Riferibilità a soggetto privo di detenzione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in ordine ad impossessamento successivo a richiesta di concessione in godimento del bene.
Stato
decisa il 2013-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625313-01

POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE

L'art. 1141, secondo comma, cod. civ., nello stabilire che il detentore può acquistare il possesso mediante un atto di opposizione da lui compiuto contro il possessore, si riferisce al detentore in senso proprio o qualificato, giacché l'opposizione al possessore, quale tecnica d'interversione del possesso, presuppone una detenzione originaria fondata su un titolo derivante dallo stesso possessore. Pertanto, nel caso di chi non detenga il bene o non ne sia detentore qualificato, il riconoscimento del diritto di proprietà alieno, che egli manifesti attraverso una richiesta, rivolta al proprietario e rimasta senza esito, di ottenere la concessione del bene in godimento, segna il momento fino al quale è senz'altro da escludere l'"animus possidendi", ma non toglie che successivamente lo stesso soggetto possa impossessarsi della "res" attraverso atti di apprensione che, per l'assenza di una pregressa detenzione derivata dal possessore, determinano la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)