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Sez. 2, Sentenza n. 8522 del 28/05/2003 (Rv. 563672 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE | Rifiuto di consegna o di restituzione - Appalto - Rifiuto di consegna dell'opera al committente da parte dell'appaltatore - Spoglio - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563672-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE

L'appaltatore, fino alla consegna dell'opera al committente, detiene l'opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio e deve pertanto considerarsi detentore qualificato. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'appaltatore rifiuti la consegna dell'opera, si ha spoglio in danno del committente solo se resti accertata l'assoluta mancanza di contestazione circa l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale, con l'esaurimento delle relative posizioni soggettive, mentre, in presenza di una controversia relativa alle vicende contrattuali, va escluso il venir meno dello "ius detentionis" dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)