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Sez. 1, Sentenza n. 1128 del 07/06/1965 (Rv. 312175 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - OMESSA NOTIFICA AL PUBBLICO MINISTERO IN CAUSE DI QUERELA DI FALSO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1965-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312175-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - OMESSA NOTIFICA AL PUBBLICO MINISTERO IN CAUSE DI QUERELA DI FALSO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

Il giudice di appello, che sia stato investito del riesame della querela di falso, deve ordinare, a pena di nullita del giudizio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, al quale non sia stato notificato l'atto di appello. (V. 1068/60, 2369/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)