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Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

Testo in vigore al

Art. 625 Specificita' e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali

1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' le disposizioni contenute nel presente codice.

2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate.

3. Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.

Capo II. Gerarchia militare

Art. 626 Gerarchia e subordinazione

1. Il personale militare e' ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.

2. L'ordine di precedenza tra pari grado e' determinato dall'anzianita' di grado, in base a quanto disposto dall'articolo 854.

3. L'ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione dell'inferiore nei confronti del superiore. Dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza.

Art. 627 Categorie di militari e carriere

1. Il personale militare e' inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

  1. a) ufficiali;

  2. b) sottufficiali;

  3. c) graduati;

  4. d) militari di truppa.

2. La categoria degli ufficiali comprende:

  1. a) ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;

  2. b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;

  3. c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.

3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.

4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.

5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, e' caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.

6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, nonche' al comando di unita' di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.

7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da graduato sino a primo graduato e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.

8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.

Art. 628 Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali

1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente:

  1. a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;

  2. b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;

  3. c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare;

  4. d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;

  5. e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;

  6. f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;

  7. g) generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;

  8. h) generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;

  9. i) generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare;

  10. l) generale: ammiraglio per la Marina militare.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.

Art. 629 Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente:

  1. a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

  2. b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

  3. c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare;
    brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

  4. d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;

  5. e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;

  6. f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;

  7. g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza.

  8. g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.

2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate:

  1. a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

  2. b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.

2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.

Art. 630 Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente:

  1. a) graduato: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;

  2. b) graduato scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;

  3. c) graduato capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

  4. d) primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato per l'Aeronautica militare;
    appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

1-bis. Al primo graduato, o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica : graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. I graduati aiutanti e corrispondenti hanno rango preminente sui pari grado; fra graduati aiutanti e corrispondenti, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.

Art. 631 Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono cosi' determinate in ordine crescente:

  1. a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare;

  2. b) caporal maggiore: comune scelto per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare.

2. Il militare di truppa senza alcun grado e':

  1. a) il soldato per l'Esercito italiano;

  2. b) il comune di 2^ classe per la Marina militare;

  3. c) l'aviere per l'Aeronautica militare;

  4. d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere;

  5. e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;

  6. f) l'allievo maresciallo in ferma;

  7. g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata;

  8. h) l'allievo ufficiale delle accademie.

Art. 632 Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile

1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata:

  1. a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;

  2. b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;

  3. c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;

  4. d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;

  5. e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;

  6. f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;

  7. g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;

  8. h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;

  9. i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;

  10. l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;

  11. m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;

  12. n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;

  13. o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;

  14. p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;

  15. q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;

  16. r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;

  17. s) primo graduato e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;

  18. t) graduato capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;

  19. u) graduato scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;

  20. v) graduato e corrispondenti: agente e corrispondenti.

Titolo II. Reclutamento

Capo I. Disposizioni generali

Art. 633 Reclutamento

1. Il reclutamento e' il complesso delle procedure e delle attivita' tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento e' obbligatorio o volontario.

2. Il reclutamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice.

3. Il reclutamento volontario e' disciplinato dal presente titolo.

4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando , fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709.

Art. 634 Programmazione dei reclutamenti

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell'Amministrazione della difesa sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Arma dei carabinieri.

2. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell'amministrazione, connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze:

  1. a) definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita';

  2. b) entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.

4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.

Art. 635 Requisiti generali per il reclutamento

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

  1. a) essere cittadino italiano;

  2. b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;

  3. c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

  4. d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;

  5. e) godere dei diritti civili e politici;

  6. f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis) ;

  7. g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna...;

  8. g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

  9. h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

  10. i) avere tenuto condotta incensurabile;

  11. l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

  12. m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando:

    1. 1) quanto previsto dall'articolo 711;

    2. 2) la possibilita' di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi esercita la potesta';

  13. n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.

1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.

2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare puo' partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.

3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 636 Obiettori di coscienza

1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3.

3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare e della leva.

Art. 637 Divieto di discriminazione

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, e' vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1468.

Art. 638 Mancanza dei requisiti

1. I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di eta' che puo' essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione.

2. L'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.

Art. 639 Reclutamento volontario femminile

1. Il reclutamento del personale militare femminile e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio dalle norme contenute nel regolamento e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.

2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di specifici ruoli, corpi, categorie, specialita' e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita'.

Art. 640 Accertamento dell'idoneita' psicofisica

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, nonche' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

Art. 641 Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso.

1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.

Art. 642 Revoca e sospensione dei concorsi

1. L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facolta' di:

  1. a) revocare il bando di concorso;

  2. b) sospendere o rinviare le prove concorsuali;

  3. c) modificare il numero dei posti messi a concorso;

  4. d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.

Art. 643 Conferimento di posti disponibili agli idonei

1. L'amministrazione militare ha facolta' di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

2. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari.

3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facolta' di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti.

4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso e' inferiore a un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.

4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.

Art. 644 Commissioni di concorso

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando.

Art. 645 Posti riservati a particolari categorie nei concorsi pubblici

1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.