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Sez. 1, Sentenza n. 894 del 10/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164408 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMIDETENZIONE - CONCESSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164408-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMIDETENZIONE - CONCESSIONE - CONDIZIONI.*

La corretta interpretazione logica e sistematica della norma di cui agli artt. 50, terzo comma e 48, primo comma legge n. 354/75 impone di ritenere che la concessione del beneficio della semidetenzione è subordinata all'accertamento di tre ineliminabili condizioni: 1) entità di progressi conseguiti nel trattamento penitenziario; 2) prognosi positiva per il conseguimento dei fini istituzionali del beneficio, correlata a tali progressi; 3) concreta, dimostrata sussistenza del fatto che l'internato in semilibertà partecipi, per una parte del giorno, fuori dell'istituto, ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale. (V mass n 157082).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)