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Sez. 2, Sentenza n. 484 del 24/03/1965 (Rv. 310861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1965-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - ESCLUSIONE.*

Il diritto alle ferie spetta a tutti coloro- ivi compresi i dirigenti di azienda - che abbiano prestato servizio da almeno un anno alle dipendenze del medesimo datore di lavoro e costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore che compete anche se le ferie non sono state espressamente richieste. Tuttavia al dipendente che, avendo i poteri necessari e la possibilita di mettersi in ferie da se medesimo, preferisca nel suo personale interesse di non usufruire del periodo di riposo, non spetta alcuna indennita per le ferie non godute. (V. 2331/63, 3054/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)