Sez. L, Sentenza n. 7047 del 08/05/2003 (Rv. 562790 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Disciplina ex art. 2110 cod. civ. - Carattere di specialità rispetto alle leggi n. 604 del 1966, n. 300 del 1970 e n. 108 del 1990 e agli artt. 1256 e 1464 cod. civ. - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
Le regole dettate dall'art. 2110 cod. civ. per le ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi, prevalgono, in quanto speciali, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle leggi n. 604 del 1966, n. 300 del 1970 e n. 108 del 1990 che su quella degli articoli 1256 e 1464 cod. civ., sostanziandosi la specialità e il contenuto derogatorio delle regole anzidette nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (c.d. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, e, al tempo stesso, nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso, nel senso della non necessità della prova del giustificato motivo e della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)