Sez. 4, Sentenza n. 32648 del 04/07/2002 Cc. (dep. 01/10/2002) Rv. 222607 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI | Art. 54 cod. proc. pen. - Trasmissione degli atti ad altro ufficio per ragioni di competenza - Misure cautelari già disposte - Permanenza di validità - Nuovo provvedimento cautelare di altro giudice - Necessità - Esclusione - Violazione dell'art. 111, comma 1 Cost. - Manifesta infondatezza della questione.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 c.p.p. in relazione all'art. 111, comma 1 Cost, nella parte in cui non prevede, in caso di trasmissione degli atti da un pubblico ministero ad un altro pubblico ministero presso un diverso giudice, la caducazione della misura cautelare già disposta e non reiterata dal giudice competente nei termini indicati dall'art. 27 cod. proc. pen., in quanto i presupposti e le condizioni di inefficacia della misura cautelare sono regolati in modo specifico della legge (art. 27 cod. proc. pen.) secondo i principi del giusto processo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)