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Sez. 2, Sentenza n. 2674 del 20/10/1973 (Rv. 366162 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ESAME DI TUTTE LE DEDUZIONI PROBATORIE DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366162-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ESAME DI TUTTE LE DEDUZIONI PROBATORIE DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito non e tenuto a prendere in considerazione ogni singola deduzione probatoria delle parti, rientrando nei suoi esclusivi poteri l'individuazione delle fonti del suo convincimento e potendo, pertanto, egli scegliere fra gli elementi di prova sottoposti al suo esame quelli che reputa piu attendibili ed efficaci. (Conf 1479/71, mass n 351794).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)