Sez. 2, Sentenza n. 2674 del 20/10/1973 (Rv. 366162 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ESAME DI TUTTE LE DEDUZIONI PROBATORIE DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ESAME DI TUTTE LE DEDUZIONI PROBATORIE DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice del merito non e tenuto a prendere in considerazione ogni singola deduzione probatoria delle parti, rientrando nei suoi esclusivi poteri l'individuazione delle fonti del suo convincimento e potendo, pertanto, egli scegliere fra gli elementi di prova sottoposti al suo esame quelli che reputa piu attendibili ed efficaci. (Conf 1479/71, mass n 351794).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)