Sez. 3, Sentenza n. 6198 del 28/06/1994 (Rv. 487238 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere | Vendita unitaria dell'immobile locato e delle cantine ed autorimesse (o posti macchina) costituenti pertinenze del primo - Comunicazione del locatore - Soddisfacimento delle condizioni previste dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere
Nel caso in cui il locatore comunichi al conduttore l'intenzione di vendere unitariamente, oltre la porzione immobiliare da questi direttamente detenuta, anche cantine ed autorimesse (o posti macchina) che siano in rapporto di pertinenza con il bene principale, devono ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ai fini del diritto di prelazione, atteso che la vendita è pienamente giustificata dal rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale che sussiste tra bene principale e beni accessori e che legittima la considerazione unitaria del complesso immobiliare.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)