Sez. 5, Sentenza n. 932 del 12/06/1967 Ud. (dep. 21/09/1967) Rv. 105469 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - FINALITA DELL'INCRIMINAZIONE - OMESSA GIUSTIFICAZIONE DEL PASSIVO DA PARTE DEL FALLITO - INTRINSECA IRRILEVANZA PENALE - EFFICACIA PROBATORIA PRESUNTIVA DI FATTI DI BANCAROTTA - LIMITI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - FINALITA DELL'INCRIMINAZIONE - OMESSA GIUSTIFICAZIONE DEL PASSIVO DA PARTE DEL FALLITO - INTRINSECA IRRILEVANZA PENALE - EFFICACIA PROBATORIA PRESUNTIVA DI FATTI DI BANCAROTTA - LIMITI.*
Non esistono Disposizioni che prevedano come reato la mera omissione di giustificazioni circa la differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare, ed e appena da avvertire che anche la cosi detta bancarotta documentale, la quale tende a tutelare l'interesse dei creditori ad ottenere una rapida e sicura conoscenza della situazione economica e del movimento degli affari del fallito, persegue penalmente il debitore in mala fede che precostituisce una documentazione idonea ad impedire l'accertamento delle frodi commesse e ne facilita la riuscita, anziche la omessa giustificazione del passivo di per se stessa considerata. E pur vero che nella prassi giudiziaria la mancata giustificazione della destinazione di beni che, pur avendo fatto sicuramente parte del patrimonio del fallito, non siano stati reperiti dal curatore tra le attivita fallimentari, ha normalmente una importanza determinante sull'esito dei processi per bancarotta e porta all'affermazione della responsabilita dell'imputato; cio peraltro avviene non perche la mancata giustificazione dei deficit costituisca di per se stessa reato, ma per le illazioni logiche che la situazione di fatto ipotizzata consente in applicazione del principio del libero convincimento. (sui limiti dell'efficacia probatoria della mancata giustificazione (del passivo V 103592, 104697, anno 1967; 100440, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)