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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27298 del 16/09/2022 (Rv. 665727 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Trascrizione della domanda giudiziale - Cancellazione - Omessa statuizione da parte del giudice di merito - Cancellazione da parte della Corte di cassazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665727-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

Nel caso in cui la parte interessata non abbia censurato con l'appello l'omessa cancellazione, da parte del giudice di primo grado, della trascrizione della domanda giudiziale, tale cancellazione non può essere ordinata dalla Corte di cassazione, essendo la relativa statuizione riservata al giudice di merito, il quale deve provvedervi, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 287 c.p.c., volto ad emendare la sentenza di legittimità che aveva omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, non trattandosi di errore materiale ed essendo la relativa questione ormai preclusa nel giudizio di cassazione, in quanto non sollevata nel giudizio di secondo grado).

Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)