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Sez. 1, Sentenza n. 5405 del 07/11/1985 (Rv. 442638 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI O TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONFERIMENTO DI INCARICO AD UN PROFESSIONISTA CON OBBLIGAZIONE DEL FALLITO NON ANCORA ADEMPIUTA IN CORRISPETTIVO DI PRESTAZIONE GIÀ ESEGUITA - ESPERIBILITÀ DELLA REVOCATORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-11-07
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442638-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI O TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONFERIMENTO DI INCARICO AD UN PROFESSIONISTA CON OBBLIGAZIONE DEL FALLITO NON ANCORA ADEMPIUTA IN CORRISPETTIVO DI PRESTAZIONE GIÀ ESEGUITA - ESPERIBILITÀ DELLA REVOCATORIA - LIMITI.*

L'esperibilità dell'Azione revocatoria, a norma dell'art. 67 secondo comma della legge fallimentare, con riguardo ad un contratto in base al quale il fallito abbia assunto un'obbligazione, non ancora adempiuta alla data dell'instaurazione della procedura concorsuale, in corrispettivo di una prestazione già eseguita dalla controparte alla data medesima, postula lo specifico riscontro del verificarsi di un pregiudizio per la massa, alla stregua del complessivo contenuto dispositivo del negozio revocando e, correlativamente, di un interesse della massa medesima alla pronuncia di revoca, da valutarsi tenendo conto che tale pronuncia non può essere limitata alla prestazione del fallito e deve essere necessariamente totale. Pertanto, ove il fallito abbia conferito un incarico professionale (nella specie, ad un commercialista), beneficiando dell'attività del professionista e rimanendo debitore del corrispettivo, deve negarsi ingresso alla suddetta revocatoria qualora non risulti che il relativo contratto, globalmente considerato, comporti un danno per la massa, ovvero quando manchi ogni risultato utile dalla sua revoca, considerando che per effetto di essa (art. 71 della legge fallimentare) il professionista diviene titolare di un credito, insinuabile al passivo, per l'equivalente monetario della prestazione a suo tempo eseguita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)