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Sez. 3, Sentenza n. 15673 del 21/06/2013 (Rv. 626844 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Utilizzazione per l'accoglimento della sola domanda risarcitoria contro gli eredi del reo - Valutazione di inutilizzabilità nei confronti di altro soggetto estraneo al giudizio penale - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626844-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

Dichiarato estinto il reato per morte del reo, nel successivo giudizio di risarcimento del danno è corretta e non contraddittoria la motivazione con la quale il giudice da un lato tenga conto delle prove acquisite nel giudizio penale, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta contro gli eredi del reo, e dall'altro le ritenga inutilizzabili rispetto alla domanda formulata nei confronti del datore di lavoro del reo, che non abbia partecipato al giudizio penale, venendo in rilievo l'applicazione di principi giuridici distinti, sulla base di differenti presupposti logici e di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)