Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione
Testo in vigore al
Art. 2
1. Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali.
2. L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' le entrate e le uscite di esercizio.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.
Art. 3
1. Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;
b) decidere i ricorsi in materia, di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;
c) esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;
d) esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.
Art. 4
1. Il Comitato di vigilanza e' composto dai seguenti membri:
1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;
2) il direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
4) due rappresentanti dei lavoratori delle societa' telefoniche concessionarie e un rappresentante dei lavoratori della Societa' "Italcable";
5) due rappresentanti delle societa' telefoniche concessionarie ed un rappresentante della Societa' "Italcable";
6) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del. Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4) e 5), delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.
Capo secondo. Obbligo d'iscrizione al Fondo e scopi della gestione
Art. 5
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Societa' Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.
2. Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, e iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.
3. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:
a) gli apprendisti;
b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
c) Il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
Art. 6
1. Scopo del Fondo e' quello di provvedere alla liquidazione:
a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidita' al lavoro;
b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilita'.
Titolo II. Contribuzione al fondo
Capo primo. Contribuzione obbligatoria
Art. 7
1. Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso e' a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa.
3. Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre.
4. Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 8
1. A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo e' stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed e' posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori.
2. Eventuali variazioni alla misura del contributo possono essere apportate, in relazione alle risultanze della gestione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della, presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo.
Art. 9
1. Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
a) minimo contrattuale di stipendio o di salario;
b) aumenti periodici di anzianita';
c) aumenti di merito e ad personam;
d) indennita' di contingenza;
e) compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro;
f) indennita' di connessione con le maestranze;
g) tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione.
Capo secondo. Periodi riscattabili, contribuzione figurativa e volontaria
Art. 10
1. Coloro che conseguono la iscrizione ai Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facolta' di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:
1) se dipendenti da societa' telefoniche:
a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1 luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso societa' telefoniche anteriormente al 1 ottobre 1919;
b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso societa' telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari;
c) gli anni di servizio prestato presso societa' telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1 maggio 1952;
d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da societa' telefoniche;
2) se dipendenti dalla Societa' "Italcable":
a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato e private;
b) gli anni di servizio prestato presso la Societa' "Italcable" in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario.
2. Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.
3. I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti della iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.
Art. 11
1. Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennita' post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.
2. In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma e' computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati ai Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.
3. Per la copertura dell'onere relativo, e' annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.
Art. 12
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facolta' di conservare la sua iscrizione al Fondo purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:
a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;
b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;
c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.
2. L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facolta' di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria puo' sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.
3. L'iscritto puo' chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Ai fini della misura della pensione, qualora si faccia luogo alla predetta riduzione del contributo volontario, il periodo di iscrizione volontaria al Fondo viene rispettivamente ridotto a un quarto, alla meta', ai tre quarti.
Art. 13
1. L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, e' sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera b) dell'articolo stesso.
2. La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza.
3. Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che:
1) raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente.
4. I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.
Art. 14
1. In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro tre mesi dal giorno in cui abbia ripreso servizio, puo' chiedere di versare il contributo, o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.
2. Qualora il periodo di assenza dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, l'iscritto puo' avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, purche' ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la eventuale presentazione della domanda di pensione.
3. Nel caso contemplato dall'art. 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta entro tre mesi dalla data di riassunzione in servizio o di cessazione del rapporto di lavoro, ma, in ogni caso, non oltre quella di presentazione della domanda di pensione.
4. Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'art. 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purche' ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo.
5. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.
Art. 15
1. Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'art. 12 e dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'art. 10 e dell'art. 14, ultimo comma.
2. Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'art. 11.
3. I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianita' d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, aia non influiscono sulla misura di essa:
a) gli anni di servizio prestato dopo il 1 agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1 ottobre 1919;
b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
4. I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entita' della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.
5. Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo.
Titolo III. Prestazioni
Capo primo. Prestazioni agli iscritti
Art. 16
1. Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 5 e che:
1) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'eta' di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne;
2) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
2. Qualora l'invalidita' provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo e' dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione.
3. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.
Art. 17
1. Coloro che possono far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione hanno facolta' di ottenere l'anticipata liquidazione della pensione quando risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni se uomini, o di 50 anni, se donne;
b) siano cessati dal servizio per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto.
2. La domanda di anticipata liquidazione della pensione e' consentita anche durante la permanenza in servizio, ma la medesima potra' essere considerata efficace soltanto se la cessazione dal servizio seguira' non oltre i quattro mesi dalla data di notificazione al richiedente della sua inclusione nell'aliquota di cui al comma seguente.
3. L'anticipata liquidazione della pensione e' concessa annualmente soltanto per una aliquota non superiore al 12 per cento di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione della normale pensione per vecchiaia nell'anno precedente: le eventuali domande che siano eccedenti rispetto a tale aliquota verranno considerate nella copertura del numero degli aventi diritto per l'esercizio o per gli esercizi successivi, mentre le eventuali vacanze o decadenze andranno ad incremento del numero stesso.
4. I criteri di precedenza fra i vari richiedenti sono stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui all'art. 3.
5. In base ai predetti criteri, e' compilata entro il 31 gennaio di ciascun anno una, graduatoria da valere per le liquidazioni di pensione nell'anno stesso.
6. La pensione anticipata decorre:
1) per coloro che sono inclusi nella quota dell'anno nel quale hanno presentato la domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore;
2) per coloro che sono inclusi nelle quote degli anni successivi a quelli di presentazione della domanda, dal primo giorno dell'anno in cui sono stati inclusi nella quota o dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, se posteriore.
Art. 18
1. Hanno titolo alla liquidazione anticipata per vecchiaia, al di fuori delle aliquote stabilite nell'articolo precedente, i lavoratori cessati dal servizio per motivi diversi da quelli indicati nella lettera b) del precedente articolo e che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino in possesso dei requisiti di eta' e di iscrizione previsti dal primo comma dell'articolo medesimo.
2. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia,
Art. 19
1. L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.
2. L'accertamento dell'invalidita' o della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto e' demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.
3. La decisione del Collegio medico e' definitiva.
Art. 20
1. La pensione annua diretta e' uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale e' stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.
2. La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non puo' essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidita', non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di eta', per gli uomini, e del 52° anno di eta', per le donne.
3. La pensione e' aumentata di un decimo per ciascun figlio a carico del pensionato, di eta' inferiore a 18 anni, o invalido al lavoro, esclusi i figli coniugati. L'aumento spetta per i figli legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonche' per gli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.
4. L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i figli, non puo' superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, ne' puo' essere inferiore alle lire 144.200.
5. Se la pensione e' liquidata per invalidita' dipendente da causa di servizio la pensione stessa non puo' essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; ne', in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa, invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perche' il trattamento complessivo, escluse le eventuali maggiorazioni per i figli, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo comunque restando il trattamento minimo di cui al comma precedente.
6. Alla pensione calcolata secondo le norme indicate in precedenza e' aggiunta la quota annua di concorso di lire 100 a carico dello Stato.
7. La pensione annua e' divisa in tredici quote, di cui dodici sono
corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
Art. 21
1. La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'art. 16. La pensione per invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, se posteriore.
2. La quota di maggiorazione per il figlio invalido, qualora la richiesta relativa sia stata fatta dopo quella di pensione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota stessa.
3. La quota di maggiorazione per il figlio nato dopo la data di decorrenza della pensione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
Capo secondo. Prestazioni ai superstiti
Art. 22
1. Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno dieci anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;
c) che, se il matrimonio sia stato contratto prima del compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto, il matrimonio stesso risulti di almeno sei mesi anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorche' postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; che, se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto, o dopo conseguita la pensione di invalidita', esso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorche' postuma, ovvero la morte sia avvenuta per causa di servizio;
d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro;
2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano eta' inferiore a 21 anni o siano permanentemente invalidi al lavoro. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;
b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, egli, abbia compiuto l'eta' di 65 anni;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;
b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, ella sia vedova e abbia compiuto l'eta' di 60 anni.
2. La morte s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.
3. Qualora la morte sia dovuta ad infermita', per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'art. 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita' dei figli o dei superstiti con riferimento all'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.