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Sez. 2, Sentenza n. 1227 del 24/02/1979 (Rv. 397454 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA MALIZIOSA DA PARTE DEL CONTRAENTE AVVANTAGGIATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397454-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA MALIZIOSA DA PARTE DEL CONTRAENTE AVVANTAGGIATO - IRRILEVANZA.*

Ai fini della rescissione del contratto per lesione a nulla rileva che il contraente avvantaggiato abbia soltanto aderito alla pressante offerta del contraente bisognoso senza aver svolto alcuna attivita piu o meno maliziosa intesa a promuovere o sollecitare la stipulazione del contratto, perche, ai fini dell'art 1448 cod civ, e sufficiente che egli abbia profittato della situazione - a lui nota - di menomati potere e liberta contrattuale dell'altra parte, consentendo alla stipulazione di un contratto, a prestazioni fortemente sperequate, con suo consapevole vantaggio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)