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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023 (Rv. 669067 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decide nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di incompatibilità del giudice invano ricusato.
Stato
decisa il 2023-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669067-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'incompatibilità del giudice invano ricusato, non rilevata dal giudice d'appello, che ha deciso la causa nel merito).

Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)