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Sez. 3, Sentenza n. 21977 del 24/10/2011 (Rv. 620253 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notifica dell'impugnazione - Frazionamento in più atti - Esclusione - Copia del ricorso notificata - Mancanza di una o più pagine - Inammissibilità del ricorso - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620253-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

La notifica dell'impugnazione non può essere frazionata in più atti, ancorché notificati entro i termini di decadenza fissati dalla legge. Pertanto, ricorrendo tale eventualità, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione occorre avere riguardo alla esaustività complessiva del primo ricorso notificato (indipendentemente dall'atto integrativo, che è privo di efficacia sanante). Ne consegue che la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di questo soltanto nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)