Sez. U, Sentenza n. 2975 del 05/08/1975 (Rv. 377068 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLIO DI STATO - ANNULLAMENTO DI LICENZA EDILIZIA - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLIO DI STATO - ANNULLAMENTO DI LICENZA EDILIZIA - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La decisione con la quale il consiglio di stato annulli una licenza edilizia e impugnabile per motivi di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione solo quando il ricorrente sostenga l'inesistenza di qualsiasi norma di legge in base alla quale la licenza edilizia potesse giudicarsi illegittimamente rilasciata e, quindi, l'inesistenza di posizioni giuridiche soggettive tutelabili dinanzi al giudice amministrativo in ordine al suo rilascio; cio perche lo sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera della discrezionalita assoluta della pubblica amministrazione comporta il superamento dei limiti cognitivi della giurisdizione generale di legittimita in relazione a posizioni soggettive prive di tutela e, in sostanza, postula l'assoluta improponibilita della domanda di annullamento della licenza edilizia. (V 2694/72, mass n 360329).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)