Sez. 6, Sentenza n. 934 del 17/11/1983 Ud. (dep. 02/02/1984) Rv. 162464 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Il principio secondo cui il giudice per tutta la durata del dibattimento fino alla pronuncia della sentenza non può subire mutamenti nella persona dei magistrati che lo compongono, si riferisce alla ipotesi in cui il processo sia iniziato e siano stati compiuti Atti quali la relazione del procedimento e dei fatti che lo hanno determinato o l'acquisizione di prove. (nella specie è stata esclusa la nullità del giudizio essendo stata modificata la composizione del collegio alla seconda udienza dopo che in quella precedente, su istanza del difensore di ufficio, che aveva chiesto termini a difesa, il dibattimento era stato rinviato ad altra udienza). (Conf mass n 132354; (mass n 134969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)