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Sez. 2, Sentenza n. 5594 del 22/03/2016 (Rv. 639403 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - BALCONI | Inclusione ai fini del calcolo delle distanze - Necessità - Fondamento - Disciplina di cui alla l. n. 1150 del 1942 n. 1150, come modificata dalla l. n. 765 del 1967 - Regolamento edilizio - Omessa considerazione del balcone - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639403-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - BALCONI

In tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'articolo 873 c.c. con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968 - applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942, come modificata dalla legge n. 765 del 1967 - stabilisce la distanza minima di mt. dieci tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. dieci, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/04/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)