diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 23530 del 27/10/2020 (Rv. 659643 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo amministrativo - Contributo unificato atti giudiziari - Debenza in caso di deposito di motivi nuovi - Limiti - Distinzione tra motivi propri ed impropri - Rilevanza - Esclusione - Ampliamento del “thema decidendum” come previsto dalla giurisprudenza unionale - Rilevanza - Connessione - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659643-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del "thema decidendum" della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetta a contributo unificato la memoria per motivi aggiunti con cui era stato impugnato il provvedimento di rigetto di intervento in autotutela, essendo questo autonomo rispetto alla determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)