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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7706 del 24/03/2017 (Rv. 643821 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di inammissibilità dell'opposizione - Impugnazione con regolamento di competenza - Conversione in ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643821-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il ricorso avverso la sentenza con cui il tribunale abbia dichiarato inammissibile un'opposizione agli atti esecutivi, proposto quale regolamento di competenza, benchè inammissibile come tale, in quanto non deduca questioni di competenza, può essere esaminato come ricorso per cassazione, qualora siano stati osservati i termini e gli altri requisiti di forma, tra cui la sua redazione con il ministero di un avvocato cassazionista.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)