Sez. 1, Sentenza n. 4029 del 22/12/1969 (Rv. 344523 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - APPORTO DELL'ASSOCIATO - PRESTAZIONE IN PARTE PATRIMONIALE ED IN PARTE PERSONALE - CESSAZIONE DI UNO SOLO DEGLI ELEMENTI DELL'APPORTO - CAUSA DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITA.*
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - APPORTO DELL'ASSOCIATO - PRESTAZIONE IN PARTE PATRIMONIALE ED IN PARTE PERSONALE - CESSAZIONE DI UNO SOLO DEGLI ELEMENTI DELL'APPORTO - CAUSA DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITA.*
L'associazione in partecipazione e un rapporto unitario anche se lo apporto dell'associato - mezzo per lo svolgimento dell'attivita di collaborazione da cui dipende la realizzazione del risultato comune - e in parte patrimoniale ed in parte personale, di guisa che la cessazione di un solo, ma essenziale, elemento dell'apporto ben puo costituire causa di scioglimento del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)