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Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013 (Rv. 626916 - 01)

POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE | Comodatario detentore della cosa comodata - Intenzione di conferire al contratto di comodato forma scritta - Manifestazione di volontà incompatibile con il possesso "ad usucapionem" - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626916-01

POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE

Poiché il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, deve ritenersi che l'intenzione, manifestata da chi eserciti un potere di fatto su di un bene, di stipulare per iscritto un contratto di comodato con il proprietario del bene stesso sia incompatibile con la sussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto contiene, ad un tempo, l'esplicito riconoscimento del diritto altrui e l'esclusione dell'intenzione di possedere per conto e in nome proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1803

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)