Sez. L, Sentenza n. 1563 del 18/02/1994 (Rv. 485365 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Onere di motivazione - Condizioni - Contestazione del lavoratore in ordine alla genericità delle ragioni allegate - Insufficienza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti
L'onere del datore di lavoro di indicare le ragioni poste sulla base del trasferimento del lavoratore sorge soltanto a seguito di una esplicita richiesta di quest'ultimo, non essendo all'uopo sufficiente una mera contestazione (in forma scritta) dell'operato del datore di lavoro, sia pur riferita alla genericità delle ragioni da questo allegate a giustificazione del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)